mercoledì 12 agosto 2026

"LA CISL NON CONOSCE LA LEGGE DELLA CISL". PIENAMENTE ACCOLTO IL RICORSO DELLA CGIL SULLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE GESTIONALE.

E' questo il ficcante titolo di ieri de Il Fatto Quotidiano rispetto alla vicenda che ha visto soccombere in tribunale la società ASM di Rieti, spalleggiata dalla Cisl, il sindacato guidato da Daniela Fumarola e, precedentemente, da Gigi Sbarra, attuale componente del Governo di destra di Giorgia Meloni.

Entrambi i dirigenti hanno fortemente voluto la legge 76/2025  sulla partecipazione dei lavoratori, supportata prima da una raccolta firme popolare e, poi, da un accordo sostanzialmente blindato in Parlamento con il centrodestra (a parte l'accoglimento di qualche modifica peggiorativa proposta dalla Lega di Salvini...) 

La partecipazione dei lavoratori è, senza dubbio, una bandiera storica della confederazione di Via Po (anche se a fasi alterne, negli anni Cinquanta, ad esempio, l'ideologo della Cisl Mario Romani, influente responsabile dell'Ufficio Studi e stretto collaboratore del fondatore Giulio Pastore, le preferiva, di gran lunga la contrattazione aziendale, su questo si può agevolmente consultare il volume, curato da me a da Adriana Coppola: "Dobbiamo creare tutto dal nuovo", mentre negli anni Settanta la sinistra fimmina e cislina carnitiana fu molto tentata dall'autogestione jugoslava e, comunque dalla partecipazione conflittuale, come nei casi dei lavoratori che prendono il controllo/acquistano l'impresa, spesso in forma cooperativa e tramite i cd. "workers buyout"). 

Qui il link all'articolo leggibile per gli abbonati del quotidiano sulla sconfitta (indiretta) della Cisl in Tribunale, sia a Rieti che a Roma: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2026/08/12/la-cisl-non-conosce-la-legge-della-cisl/8476722/

Chi conosce la partecipazione dei lavoratori (io ho contribuito a scrivere nel 2025, dopo l'approvazione della legge, una dispensa, firmata insieme all'attuale Presidente della Fondazione Ezio Tarantelli, Emmanuele Massagli, riscontrabile qui: https://www.edizionilavoro.it/notizie/431-freschi-di-stampa-il-cofanetto-sugli-strumenti-per-la-formazione-sindacale) sa bene che esistono, in Italia, in Europa e nel mondo, forme molto diverse fra loro di coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

C'è quindi, partecipazione e partecipazione...

In sintesi, a fine luglio 2026, il Tribunale di Rieti ha condannato la società ASM Rieti per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, ordinando la revoca del regolamento aziendale e della conseguente nomina di una lavoratrice nel Consiglio di Amministrazione (CdA). 

Il caso riguarda il progetto di partecipazione gestionale dei dipendenti promosso con forza dalla CISL, sfociato in un duro scontro legale a causa dell'adozione unilaterale delle regole di voto da parte dell'azienda.

Il contesto e il progetto della CISL
Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, la CISL Roma Capitale Rieti e la Fit Cisl Lazio hanno promosso le elezioni per inserire un rappresentante dei lavoratori nel CdA di ASM Rieti. L'iniziativa mirava a rendere l'azienda municipalizzata un modello nazionale di partecipazione gestionale e democrazia societaria. 
I motivi della condanna per condotta antisindacale
La vertenza giudiziaria si è aperta quando ASM Rieti ha emanato in modo unilaterale il regolamento per disciplinare le procedure di elezione del rappresentante dei lavoratori, escludendo una reale contrattazione con tutte le sigle sindacali. 
  • Illegittimità del regolamento: Con il decreto (R.G. 388/2026), il Tribunale Ordinario di Rieti ha stabilito che la predisposizione unilaterale del testo ha violato i diritti delle rappresentanze sindacali, configurando l'antisindacalità della condotta.
  • Profili discriminatori: Parallelamente, la Sentenza n. 8209/2026 del Tribunale di Roma ha analizzato i requisiti di eleggibilità imposti dall'azienda, rilevando possibili effetti discriminatori legati a fattori come l'età, le opinioni personali e sindacali, nonché la natura precaria del rapporto di lavoro dei candidati, pur ritenendoli non direttamente sanzionabili. Il giudice ha riconosciuto, da un lato, che la Cgil aveva piena legittimazione ad agire per la discriminazione collettiva e che le norme sull'eleggibilità dei rappresentanti dei lavoratori nel CdA rientrano nella tutela antidiscriminatoria, e dall'altro ragioni oggettive per cui era possibile per l'azienda escludere alcune categorie di lavoratori/lavoratrici dall'eleggibilità.
Gli effetti della sentenza del Tribunale di Rieti
Il giudice ha ordinato ad ASM Rieti di:
  1. Cessare il comportamento antisindacale e rimuoverne gli effetti.
  2. Revocare immediatamente il regolamento elettorale.
  3. Annullare la nomina del componente dei lavoratori eletto sulla base di tali norme.
La vicenda è finita al centro del dibattito giuslavoristico e mediatico in quanto evidenzia i limiti della partecipazione gestionale: sebbene fortemente caldeggiata dai vertici sindacali (in particolare dalla CISL), essa non può essere attuata tramite decisioni unilaterali del datore di lavoro, ma deve necessariamente passare per un accordo collettivo condiviso.
La questione è stata correttamente e scientificamente sintetizzata da Adapt (certamente non tacciabile di ostilità nei confronti della Cisl che ne è, praticamente da sempre, socia e co-promotrice) con un articolo dell'assegnista di ricerca Francesco Alifano riscontrabile a questo link: https://www.bollettinoadapt.it/partecipazione-gestionale-e-regolamento-unilaterale-dellimpresa-una-nuova-pronuncia-sul-caso-dellasm-rieti/
Essendo la sentenza una delle prime pronunce sulla Legge e, più in generale, sulle modalità di partecipazione dei lavoratori, essa rappresenta, senza dubbio, un precedente importante e di indirizzo.
Come in altre situazioni (penso, ad esempio all'esclusione della Fiom dalla rappresentanza e addirittura dalle bacheche sindacali Fiat, poi sanata dalla Corte Costituzionale, dopo l'accordo sulla fabbrica di Mirafiori, successivo a quello, altrettanto problematico di Pomigliano, ai tempi di Sergio Marchionne), la Cisl turbo partecipativa/aziendalista/corporativa di Sbarra e Fumarola sembra aver dimenticato due capisaldi della propria identità e cultura sindacali:
- il valore prevalente della dimensione associativa e della libertà sindacale (che dovrebbe valere per tutti i sindacati, non solo in proprio);
- il prevalere della contrattazione collettiva rispetto ai vincoli della Legge (tanto più se applicati male ed illegittimamente).
In una Cisl normale e non addomesticata, quanto è accaduto in particolare al Tribunale di Rieti (e ciò che non è accaduto prima per evitare di arrivare alle vie giudiziarie...) avrebbe già aperto un franco dibattito, in primis con e tra le federazioni di categoria, vere depositarie sia del patto federativo che ha dato vita alla Cisl che delle dinamiche della partecipazione dei lavoratori e della contrattazione collettiva, ad ogni livello.
Non occorre essere degli indovini particolarmente raffinati per avere la piena consapevolezza che tutto questo non accadrà mai.
Francesco Lauria

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